| Esenzioni |
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Esenzioni per patologia – In base al Decreto Ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 (vedi G.U. n. 174/L del 25.09.1999): "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art, 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124" la Colite Ulcerosa e la Malattia di Crohn sono contemplate nell'allegato 1 - I° parte Codice identificativo esenzione 009 555; 556 che amplia l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria alla visita medica specialistica ed ad una gamma più vasta degli esami diagnostici e di laboratorio.
L'esenzione di partecipazione alla spesa per l’assistenza farmaceutica viene regolamentata dallo stesso Decreto Ministeriale 28 maggio 1999 n. 329
In base alla legge 23 dicembre 1998 n. 449 -art. 68: "non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.
Invalidità – Le tabelle di valutazione utilizzate per il calcolo della percentuale di invalidità civile allegate al D.M. 5 febbraio 1992 per la Morbo di Crohn e la Rettocolite Ulcerosa prevedono le seguenti percentuali:
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